mercoledì 15 febbraio 2012

"Pubblichiamo di seguito il testo di un ricorso che verrà presentato alla Corte dei Conti di Torino  da parte di un Concittadino Aronese"


Il sottoscritto Remo Aiello, residente ad Arona in via cittadino attento a ché i soldi pubblici non vengano sprecati, sottopone alla autorevole Corte la seguente segnalazione, per quanto eventualmente possa essere di Sua competenza.

Con determinazione dirigenziale a firma del Segretario Generale del Comune di Arona n° 344 in data 7.12.2011 (c.fr allegato 2) veniva conferito incarico di supporto all'Ufficio Personale per un importo pari a €. 3475,00= (tremilaquattrocentosettantacinque)
La cennata determinazione d’impegno della spesa richiamava la deliberazione (rectius atto d’indirizzo) della Giunta Comunale n° 185 del 6.12.2011 avente ad oggetto: “Incarico di supporto all’Ufficio Personale: atto di indirizzo”. (c.fr. Allegato 1)

Nella determinazione suddetta viene asserito che l’incarico è attività non consulenziale né di studio o ricerca.
Non entrando in tale merito, è comunque pacifico che l’incarico de quo rientri negli incarichi individuali conferiti a soggetti esterni (art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001). Rientrano infatti nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune necessita di una prestazione di particolare e comprovata specializzazione non ottenibile attraverso la propria dotazione organica.

La procedura utilizzata e il merito dell’incarico in oggetto appaiono viziati e non rispettosi della normativa in materia.

Infatti, il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, disciplinante le procedure comparative per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, dispone, all’art. 5, l’obbligo di emanazione di apposito avviso di selezione (per un periodo non inferiore a giorni 10, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio), al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa.
Solo per incarichi ai quali si preveda di corrispondere un compenso lordo inferiore ai 1000,00 euro lordi è prevista (art. 8) una procedura semplificata, prescindendo dall’espletamento della procedura comparativa (non è questo il caso, atteso che il compenso previsto è pari ad euro 3.000,00).

Inoltre, risulta disattesa anche altra parte della procedura di cui all’art. 5, considerato che nella determinazione non risulta chiarita la descrizione della professionalità richiesta, i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, la previsione di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell’incarico.

Nel merito stupisce che la motivazione dell’atto d’indirizzo approvato dalla G.C. riguardi la costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale, atteso che proprio il medesimo atto rammenta che la ricostruzione del fondo era già stata fatto nell’anno 2009, con apposito incarico esterno (allora sì, conferito previa espletamento di procedura ad evidenza pubblica).

Considerato che dalla precedente ricostruzione del fondo sono passati poco più di due anni, nei quali la contrattualistica dei dipendenti pubblici si è praticamente fermata e la normativa finanziaria ha imposto la sterilizzazione dei fondi, appare del tutto inspiegabile la necessità di un incarico del valore di euro 3000,00 per 4 giornate di lavoro, pari ad un compenso giornaliero di euro 750,00, per il mero aggiornamento di una voce che, non può che rimanere invariata, nel suo complesso, rispetto ai due anni precedenti.

Nessun commento:

Posta un commento